Statuto Sci Club

Art. 1 – Denominazione e sede:
E’ costituita in Roncadelle, presso il palazzetto polivalente di via Di Vittorio n°32, l’Associazione denominata Sci Club Roncadelle.
 
Art. 2 – Scopo:
1. L’Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell’Associazione non potranno essere distribuiti, neanche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.
2. Essa ha per finalità lo sviluppo e la diffusione della attività sportiva connessa alla pratica degli sport invernali, intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica/ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica degli sport invernali. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione potrà tra l’altro svolgere l’attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitata alla pratica degli sport invernali.
3. L’Associazione è caratterizzata altresì dalla democraticità della struttura, dall’elettività e gratuità dellecariche associative e delle prestazioni fornite dagli associati e dall’obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.
 
Art. 3 – Durata:
1. La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea Straordinaria degli associati.
 
Art. 4 – Ammissione:
1. Possono far parte dell’Associazione in qualità di soci solo le persone fisiche previo pagamento della quota associativa e che siano dotati di irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.
2. Il socio, all’atto dell’iscrizione, accetta il presente Statuto integralmente.
3. Nel caso in cui il socio sia minorenne lo statuto dovrà essere accettato da chi esercita la potestà parentale. Quest’ultimo rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
 
Art. 5 – Decadenza dei soci:
1. I soci cessano di appartenere all’Associazione nei seguenti casi:Dimissione volontaria;Mancato pagamento della quota associativa;Radiazione deliberata dalla maggioranza qualificata dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’Associazione, o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio.
 
Art. 6 – Organi:
1. Gli organi sociali sono, l’Assemblea generale dei soci, il Presidente, il Consiglio Direttivo.
 
Art. 7 – Assemblea Ordinaria:
1. L’Assemblea Ordinaria dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
2. All’ assembla hanno diritto di voto i soci che abbiano compiuto i 16 anni , che abbiamo versato la quota stabilita dal Consiglio Direttivo per l’iscrizione e che risultino presenti negli ultimi due elenchi dei soci.
3. La convocazione dell’ assemblea è deliberata dal consiglio di sezione ed effettuata mediante avviso da esporsi nella sede sociale almeno 10 giorni prima della data fissata.
4. L’avviso deve contenere: l’ODG, il luogo della riunione, in genere nella sede sociale o altrove purché all’interno del Comune di Roncadelle, la data e l’ora della prima e della seconda convocazione, la quale deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima.
5. IL Consiglio Direttivo potrà, a sua discrezione, in aggiunta a quanto stabilito nel comma (4) usare qualsiasi altra forma di pubblicità per meglio diffondere ai soci l’avviso di convocazione pubblica.
6. L’ Assemblea approva i bilanci, delibera su tutto quanto di sua competenza, esercitando potere d’indirizzo e di controllo sull’attività.
7. L’ Assemblea ha luogo almeno una volta all’anno entro i tempi previsti per l’approvazione dei bilanci.
8. L’ Assemblea è presieduta da un socio eletto dall’assemblea stessa; l’assemblea, al proprio interno, nomina un segretario e, se necessario, tre scrutatori.
9. Spetta all’Assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’Associazione; nonché approvare i regolamenti sociali.
10. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.
11. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai tre scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati.
 
Art. 8 – Assemblea Straordinaria:
1. All’ Assembla Straordinaria hanno diritto di voto i soci che abbiano compiuto i 16 anni, che abbiamo versato la quota stabilita dal Consiglio Direttivo per l’iscrizione e che risultino presenti negli ultimi due elenchi dei soci.
2. L’Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo o da almeno il venti per cento (20%) dei soci aventi diritto. L’ avviso deve essere esposto presso la sede dell’associazione almeno quindici giorni prima dell’adunanza.
3. L’avviso deve contenere: l’ODG, il luogo della riunione, in genere nella sede sociale o altrove purché all’interno del Comune di Roncadelle, la data e l’ora della prima e della seconda convocazione, la quale deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima.
4. IL Consiglio Direttivo potrà, a sua discrezione, in aggiunta a quanto stabilito nel comma (3) usare qualsiasi altra forma di pubblicità per meglio diffondere ai soci l’avviso di convocazione pubblica.
5. L’Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modifica dello Statuto sociale; scioglimento dell’Associazione e modalità di liquidazione.
 
Art. 9 – Validità Assembleare:
1. L’Assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno il cinque per cento (5%) per l’ordinaria e dieci per cento (10%) per la straordinaria
degli aventi diritto. Ogni socio ha diritto ad un voto.
 
Art. 10 – Elezioni Consiglio Direttivo:
1. All’assemblea convocata per l’elezione del consiglio direttivo hanno diritto di voto i soci che hanno compiuto i 16 anni, che abbiano versato la quota associativa e che risultino presenti negli ultimi due elenchi dei soci.
2. Sono eleggibili solo i soci maggiorenni presenti negli ultimi due elenchi dei soci.
 
Art. 11 – Consiglio Direttivo:
1. Il Consiglio Direttivo rimane in carica 4 (quattro) anni ,si compone di un numero dispari di membri variabili a seconda delle necessità della sezione, con un numero minimo di 5 membri e la maggioranzadei membri eletti deve risiedere nel comune di Roncadelle al momento dell’elezione.
2. Il Consiglio Direttivo nel proprio ambito nomina il Presidente e il vice-Presidente. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito.
3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
 
Art. 12 – Dimissioni:
1. Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti possono provvedere alla surroga dei mancanti fino a un massimo di due che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
2. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.
 
Art. 13 – Compiti del Consiglio Direttivo:
1. Sono compiti del Consiglio Direttivo: Redigere il bilancio consuntivo da sottoporre all’Assemblea; Convocare l’ Assemblea ordinaria almeno una volta all’anno; Redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione
dell’Assemblea ordinaria; Adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari; Attuare le finalità previste dallo Statuto e l’attuazione delle decisioni dell’Assemblea dei soci; Gestire in autonomia il materiale tecnico inerente all’attività e le risorse economiche dell’Associazione.
 
Art. 14 – Il Presidente:
1. Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l’Associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.
 
Art. 15 – Il Vicepresidente:
1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni per le quali sia espressamente delegato.
 
Art. 16 – Patrimonio:
1. I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall’Associazione e da sponsorizzazioni pubbliche o private.